La Legge di bilancio per il 2026 ha introdotto delle modifiche importanti alla tassazione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate da società che beneficiano della cosiddetta Participation Exemption (PEX).
- I nuovi requisiti PEX
A partire dal 01.01.2026, in aggiunta ai requisiti già noti, previsti dall’art. 87 Tuir, (possesso minimo continuativo di 12 mesi, classificazione come immobilizzazione finanziaria nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, residenza in Paesi a fiscalità non privilegiata, effettiva attività commerciale della partecipata), la legge ha, infatti, introdotto due nuovi criteri per ottenere la detassazione parziale, pari al 95%, dei dividendi percepiti e delle plusvalenza realizzate dai soggetti Ires.
I nuovi requisiti, di seguito indicati, sono alternativi tra di loro:
– Partecipazione diretta (o indiretta) almeno pari al 5% del capitale sociale della società partecipata;
– Valore fiscale della partecipazione posseduta o alienata almeno pari a 500.000 euro;
Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2026, i dividendi incassati e le plusvalenze realizzate saranno esenti per il 95% del loro ammontare solo se in aggiunta ai requisiti già previsti verrà rispettato almeno uno dei nuovi criteri introdotti.
In mancanza, subiranno una tassazione integrale con aliquota Ires pari al 24%.
La nuova disciplina trova applicazione anche con riferimento alle plusvalenze realizzate su partecipazioni detenute in soggetti non residenti e ai dividendi di fonte estera. - Cessioni parziali di quote di partecipazioni
E’ importante precisare che la verifica dei requisiti dovrà avvenire di volta in volta sulle partecipazioni cedute a prescindere dalla percentuale di possesso che si deteneva prima della vendita.
Infatti, se le partecipazioni cedute fanno parte di un pacchetto più ampio che soddisfa almeno uno dei requisiti (partecipazione ≥ 5%, valore fiscale almeno pari a 500 mila euro) ma viene ceduta una quota di partecipazione che non rispetta nessuno dei nuovi criteri – ad esempio cessione del 4% di una quota di partecipazione con valore fiscale pari a 300 mila euro – l’esenzione non si applicherà e la plusvalenza sarà tassata per il suo intero ammontare. - Decorrenza della nuova disciplina
La nuova disciplina si applicherà alle distribuzioni di utili e di riserve (di utili) deliberate a partire dal 01.01.2026 non valendo, quindi, in questo caso la data di effettivo pagamento dei dividendi ma solo la data della delibera.
In riferimento alle plusvalenze, invece, la sussistenza dei nuovi criteri dovrà essere verificata per la cessione di quote o azioni, titoli o strumenti finanziari acquistati a partire 01.01.2026, considerando venduti per prime le azioni o i titoli acquisiti in data meno recente (c.d. metodo FIFO).
Il nuovo regime Pex non opera in maniera retroattiva e pertanto per la cessione di partecipazioni o titoli già detenuti alla data del 31.12.2025 si continuerà ad applicare la disciplina previgente senza dover verificare anche la sussistenza dei nuovi requisiti.